ART 3?1
domenica, gennaio 10, 2010 | Author: Brag

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.42 del d.lgs. 286/98). Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Vista la gravità di tale fenomeno, la legge prevede delle pene molto dure, per i colpevoli.
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